Il decreto prevede che, in caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compreso il personale scolastico, sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
L'obbligo di reperibilità, precisa il decreto, sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Rispetto alle precedenti più rigide disposizioni (sospese in attesa dei nuovi termini di reperibilità), il decreto introduce alcune deroghe interessanti.
Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Sono altresì esclusi - continua il decreto - i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.